L’art.15, comma 1, della legge12/11/2011, n.183 (legge di stabilità 2012), ha introdotto rilevanti modifiche in ordine alla disciplinadei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Con successiva direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n.14 del 22/12/2011  sono state fornite ulteriori chiarimenti in merito e sono state, altresì, sottolineate le principali novità introdotte con la nuova normativa in materia di semplificazione amministrativa, dirette ad ottenere una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati e che qui di seguito si riassumono :

a) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fissati sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
b) Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 CAPO VI –SANZIONI.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazioni dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. A) del decreto del presidente della repubblica n. 445 del 2000.
c) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, da produrre a soggetti privati, devono riportare, a pena di nullità, la seguente dichiarazione: “IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”.
d) Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad acquisire, d’ ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora siano in possesso della Pubblica Amministrazione.
e) Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.
f) La mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, costituisce violazione dei doveri di ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale.